Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 marzo 2019, n. 8975 -Misure cautelari personali.
Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 276, comma 1-ter, c.p.p., sotto la rubrica «Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte», prevede al comma 1, che in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. Il successivo comma 1-ter, specifica che, in deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
L'art. 16, D.L. 24.11.2000, n. 341, conv. L. 19.1.2001, n. 4, ha introdotto una modifica all'art. 276. Innovazione che determina una drastica riduzione alla discrezionalità del giudice chiamato a decidere sulle conseguenze dell'avvenuta violazione del «divieto di allontanarsi» dal luogo di custodia da parte del soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare, alla disposizione in commento è stato aggiunto il 1° co. ter per il quale in caso di «trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi (rectius: divieto di allontanarsi)» dal luogo di detenzione (propria abitazione o altro luogo di privata dimora), il giudice «dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere». Ne consegue che, diversamente da quanto previsto in via generale dall'art. 276, 1° co. (dove il giudice "può" disporre la sostituzione della misura o il cumulo con altra più grave) in presenza degli specifici presupposti previsti dalla nuova disposizione, il giudice dovrà senz'altro provvedere alla revoca degli arresti domiciliari cui consegue, necessariamente, la sostituzione della misura illo tempore disposta con la custodia in carcere. Stando al tenore della littera legis è di tutta evidenza che la particolare disciplina introdotta dal legislatore della riforma riguarda esclusivamente le ipotesi di trasgressione concernenti la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di custodia, mentre per tutte le altre condotte "devianti" diverse dalla mancata permanenza nel luogo di custodia (violazione del divieto di comunicare con i terzi ecc.), continuerà ad applicarsi, così come in tutti i casi di violazione delle prescrizioni inerenti le altre misure cautelari, l'art. 276, 1° co. Non v'è dubbio, poi, che al giudice residui sempre, e comunque, il potere di valutare la condotta posta in essere dall'imputato in vinculis al fine di valutare se si è effettivamente in presenza di una violazione di quel «divieto di allontanarsi», costituente l'obbligo essenziale della misura di cui all'art. 284 (v. C. Cost. 6.3.2002, n. 40, in GiC, 2002, 550), accertando, fra l'altro, la volontarietà della violazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di un imputato, in riforma dell'ordinanza della Corte di appello. La Procura Generale presso la Corte di appello aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità della decisione del tribunale del riesame, per aver sostituito la custodia cautelare in carcere, con gli arresti domiciliari sulla base della mancata prova dell'allontanamento dal domicilio dell'imputato in due diverse occasioni. L'imputato, nonostante la persistenza delle forze dell'ordine nel suonare il campanello della sua abitazione, non aveva risposto, e quindi era stato giustamente ritenuto non presente nell'abitazione, dove scontava gli arresti domiciliari. La Polizia giudiziaria, infatti, non è obbligata ad accedere coattivamente nell'abitazione per un controllo diretto. Inoltre, il secondo controllo presentava un accertamento più approfondito: prima si è suonato al campanello (citofono condominiale) da sotto, poi la P.G. ha suonato direttamente al campanello della porta dell'abitazione, al primo piano, per circa 5 minuti, con successiva sosta al passo carraio e pedonale per altri 3 minuti. La Polizia giudiziaria, quindi, aveva impiegato una particolare accuratezza nel controllo, al contrario di quanto aveva sostenuto il Tribunale nell'ordinanza. Il primo episodio non era stato escluso dalla Procura nella sua materialità, ma lo si era considerato occasionale; al secondo episodio si è sostanziata una reiterata violazione dell'obbligo degli arresti domiciliari.
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha accolto il ricorso, in particolare osservando come il tribunale del riesame aveva ritenuto non provati i due ingiustificati allontanamenti dal domicilio dell'imputato, senza analizzare, quindi, neanche se i due fatti fossero o no di lieve entità. Il detenuto, nelle date indicate, non era stato rinvenuto nella sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari, e la Polizia Giudiziaria la prima volta aveva suonato ripetutamente al campanello dell'abitazione, mentre la seconda volta, con accertamento più approfondito, aveva prima suonato al campanello (citofono condominiale) e successivamente ripetutamente al campanello della porta dell'abitazione dell'imputato, sita al primo piano, per circa cinque minuti. Queste circostanze di fatto non erano state messe in discussione dall'ordinanza. Sul punto i Supremi Giudici hanno ribadito la giurisprudenza di legittimità secondo cui il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi (Cass. pen., Sez. 6, n. 19259 del 9/05/2014, D., CED Cass. 260938). La duplice violazione degli obblighi è stata ritenuta pertanto riscontrata, con la logica conseguenza dell'obbligatorio ripristino della custodia cautelare in carcere, trovando applicazione il consolidato principio secondo cui la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma 1-ter, c.p.p., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Cass. pen., Sez. 4, n. 32 del 2/01/2018, M., CED Cass. 27169001; vedi anche Cass. pen., Sez. 6, n. 3744 del 23/01/2013, S., CED Cass. 254290).
Da qui, dunque l’accoglimento del ricorso.
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